AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 267 del 27 marzo 2023
Qualificazione di trust e trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, in qualità di trustee di un trust (di seguito ”Trust”) istituito nel 2018 in Italia, ai sensi della legge di Jersey, rappresenta che nel 2018 il Disponente ha vincolato e trasferito nel Trust una quota della sua partecipazione nella società (di seguito ”Holding”), pari al 93,86% del capitale sociale (di seguito ”Partecipazione”), posta a capogruppo di un gruppo operante nel settore della grande distribuzione.
Secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del Trust, il Disponente «nomina Trustee (…) e Guardiano i signori (…), i quali accettano l’ufficio loro conferito» e individua quali «beneficiari finali del Trust i discendenti del Disponente».
Le restanti quote di partecipazione nella Holding sono possedute dal Disponente(nella misura del 6%) e dalla moglie del Disponente (nella misura dello 0,14%).
Al riguardo, l’Istante chiarisce che, in base allo Statuto della Holding, il Disponente è titolare di diritti particolari (cfr. articolo 10 e seguenti dello Statuto della Holding) che gli consentono, indipendentemente dalla misura della quota di partecipazione, di nominare la maggioranza degli amministratori ed il presidente dell’organo di controllo della Holding. Analoghi poteri sono conferiti anche alla moglie, che li esercita congiuntamente con almeno due figli, in caso di impossibilità di esercizio da parte del Disponente.
Tali poteri non sono trasferibili, nemmeno in caso di cessione delle partecipazioni, ad eccezione del caso di trasferimento diretto a favore dei discendenti in linea retta.
Secondo quanto rappresentato, il Disponente intende programmare il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia, trasferendo, anche in forza delle norme sui ”patti di famiglia” di cui agli articoli 768bis e seguenti del codice civile, oltre il 93% delle quote della Holding, al Trust residente in Italia, i cui beneficiari sono i suoi figli e gli altri discendenti.
Con riferimento al suddetto Trust, in riscontro all’istanza di interpello presentata dal Disponente nel 2015 (di seguito ”prima istanza”), sulla base della bozza di atto istitutivo e dello bozza dello Statuto del Trust, si è ritenuto che il Disponente potesse «sostanzialmente influenzare la condotta del trustee, anche se indirettamente, tramite il Guardiano» e che «con riferimento all’imposizione dei redditi da esso prodotti, il trust oggetto dell’interpello deve essere considerato inesistente», con conseguente tassazione in capo al stesso dei redditi prodotti dal Trust.
L’Istante evidenzia che, valorizzando e accogliendo le osservazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in sede di risposta alla prima istanza, all’atto della costituzione del Trust, avvenuta nel 2018, sono state modificate le clausole contenute nella bozza di Statuto allegata alla prima istanza e oggetto di rilievo, affinché le previsioni modificate potessero consentire il riconoscimento del Trust come autonomo soggetto passivo.
L’Istante precisa che il Trust non ha conseguito alcun reddito dalla sua costituzione (2018) fino al momento della presentazione della presente istanza e che, di conseguenza, la questione se il Trust potesse costituire o meno un autonomo soggetto d’imposta ai fini Ires non ha avuto ancora rilevanza concreta. Al riguardo, l’Istante rappresenta che:
la Holding ha intenzione di deliberare e distribuire ai soci un dividendo straordinario che sarà pagato entro il 31 dicembre 2022;
detto dividendo sarà incassato dal Trust in proporzione alle quote possedute (pari al 93,86%);
ai fini della tassazione di tale dividendo potrà usufruire del cosiddetto ”regime transitorio”, ai sensi del comma 1006 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la distribuzione ha ad oggetto riserve costituite con utili antecedenti al 2008.
Ciò posto, l’Istante chiede se il Trust possa essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 73 del Tuir quale autonomo soggetto Ires, inquadrabile nella categoria dei ”trust opachi”, tenendo conto delle modifiche apportate nello Statuto definitivo del Trust (allegato all’atto istitutivo del Trust del 2018) rispetto alla bozza allegata alla prima istanza.
In particolare, l’Istante chiede se il ”dividendo” che sarà incassato dal Trust in proporzione alla quota posseduta debba essere assoggettato a tassazione in capo al Trust, al Disponente o ai beneficiari attuali del Trust.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante il Trust deve essere riconosciuto fiscalmente e considerato quale ”trust opaco”.
L’Istante evidenzia che nella risposta alla prima istanza, formulata sulla base della bozza dello Statuto del Trust, il Trust è stato considerato inesistente in quanto, la circostanza che il Disponente si fosse riservato ”diritti particolari”, tra cui la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione della Holding, con la possibilità di indirizzare la gestione della Holding stessa, contrastava con la necessità che il trustee gestisca in modo autonomo e indipendente i beni facenti parte del patrimonio del Trust.
Nella risposta alla prima istanza veniva evidenziata l’influenza del Disponente sulla condotta del trustee «anche se indirettamente, tramite il Guardiano, la cui permanenza nell’ufficio è, in pratica, strettamente connessa al ”gradimento” del disponente stesso» e «una presenza ”costante e continua” del disponente che parrebbe mantenere un controllo di fatto sulla B. Holding e sul trust».
Al riguardo, l’Istante sottolinea che tali osservazioni sono state recepite mediante la riformulazione e la modifica di alcune disposizioni dello Statuto del Trust tra cui l’articolo 7, riguardante le finalità del Trust e l’articolo 16.3, riguardante le modalità di revoca e nomina del Guardiano.
Secondo l’Istante, in particolare, la modifica di quest’ultima clausola, unitamente all’introduzione dell’articolo 16.4, fa sì che il Disponente non sia più libero di revocare e nominare un nuovo guardiano a propria discrezione, ma sarà necessario l’accordo di almeno uno dei beneficiari (in caso di concordia tra i beneficiari) o dalla maggioranza dei beneficiari (in caso di conflitto tra gli stessi).
L’Istante evidenzia, infine, che nello Statuto del Trust sono state effettuate anche le seguenti modifiche:
eliminazione della possibilità per il Disponente di modificare i beneficiari;
esclusione del Disponente dall’elenco dei beneficiari;
eliminazione delle indicazioni vincolanti del Disponente al Trustee.
Pertanto, date le descritte modifiche allo Statuto del Trust, in linea con quanto chiarito nei precedenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, l’Istante ritiene che il Trust debba essere considerato un trust opaco, oggetto di autonoma tassazione ai fini Ires, in quanto i beneficiari non hanno alcun diritto a pretendere dal Trustee la propria quota di reddito.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Con riferimento all’imposizione diretta, ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) i trust, residenti e non residenti sono inclusi tra i soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società (IRES).
Come chiarito, da ultimo, nella circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E, ai fini della determinazione del reddito del trust residente, ”commerciale” e ”non commerciale”, rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), mentre per i trust non residenti rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir.
Con la predetta circolare n. 34/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che, in presenza di un trust non residente, nel caso di:
beneficiario residente ”individuato”
e di beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata, rispettivamente ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti, nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario medesimo, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.
Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust:
”trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
”trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
In particolare, nel caso di trust trasparente, come anticipato, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.
Tale reddito, qualora il beneficiario sia una persona fisica, è imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» (cfr. articolo 73, comma 2 del Tuir, ultimo periodo) e concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
Ai sensi della richiamata lettera g-sexies), infatti, sono considerati redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti».
In base a tale disposizione, in caso di trust trasparente il reddito ”imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia. Detto reddito imputato per trasparenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente con l’indicazione nel Quadro RL, Sez. IB, del Modello Redditi PF.
La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che, nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come ”commerciale”, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (cfr. articolo 87) e di dividendi (cfr. articolo 89). Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari ”non individuati”, si applica l’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust.
Nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere ”inesistenti in quanto interposte”, fra le quali, quelle in cui:
il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionale nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
il trustee non può esercitare i suoi poteri ”senza il consenso” del disponente o del beneficiario;
ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Al riguardo, come ribadito nella circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta ”interposizione fittizia”), il reddito di cui ”appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.
L’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che trasparente.
Nella risposta alla prima istanza si è ritenuto che, seppur indirettamente tramite il Guardiano, il Disponente potesse ingerire nella gestione del patrimonio del Trust.
Conseguentemente, con la risposta alla prima istanza è stato affermato che «con riferimento all’imposizione dei redditi da esso prodotti, il trust oggetto dell’interpello deve essere considerato inesistente».
Al fine di superare le limitazioni all’autonomia gestionale del Trustee e l’ingerenza del Disponente rispetto alla gestione dei beni in Trust, rilevate nella risposta alla prima istanza, in sede di costituzione del Trust sono state apportate una serie di modifiche alle disposizioni, per effetto delle quali il Trustee dovrebbe godere di un effettivo potere di amministrare e di disporre dei beni a lui affidati.
Dall’esame dello Statuto del Trust attualmente in vigore, si rileva che, effettivamente, alcuni articoli sono stati riformulati rispetto a quelli esaminati in sede di prima istanza. In particolare, è stato modificato l’articolo 36.2, eliminando la possibilità che il Disponente potesse essere incluso tra i beneficiari, e l’articolo 4.6, eliminando la possibilità per il Disponente di chiedere al Trustee di modificare i beneficiari; tuttavia permane la possibilità per il Trustee di modificare i beneficiari solo con il consenso del Guardiano.
Sono state eliminate le clausole 22.2 e 22.3 che, nella nomina degli amministratori delle società controllate, imponevano al Trustee di tenere conto delle scelte fatte dal Disponente in vita.
Sono state altresì modificate le regole per la revoca e la nomina del Guardia no in relazione al quale è previsto che:
«Il Guardiano può essere revocato in ogni tempo dal Disponente congiuntamente ad almeno un Beneficiario Attuale ovvero, qualora il Disponente non sia più in vita, dichiarato assente o incapace di intendere e volere, da almeno tanti Beneficiari Attuali che rappresentino lea maggioranza delle Quote complessive. Dovrà essere contestualmente nominato dagli stessi uno o più successori nella funzione di Guardiano» (cfr. articolo 16.3);
«Per la revoca e la nomina di un nuovo Guardiano sarà tuttavia necessaria la maggioranza di tre quarti dei Beneficiari Attuali in caso di lite tra i Beneficiari o qualora le società direttamente controllate dal trust siano in liquidazione o qualora il trust o le società da questo controllate procedano alla vendita o all’assegnazione di beni a favore dei beneficiari» (cfr. articolo 16.4).
Con riferimento alla possibilità di modificare i Beneficiari (attualmente i tre figli del Disponente e i relativi discendenti, oltre al coniuge), l’articolo 4.6 prevede che «La modifica dei Beneficiari avviene a discrezione del Trustee solo nei seguenti casi, con il vincolo che i Beneficiari devono essere necessariamente discendenti del Disponente e purché il Guardiano vi consenta:
4.6.1. per meglio realizzare le finalità del Trust (…) o per meglio pianificare una futura equa divisione tra gli eredi del patrimonio del Disponente (…)
4.6.2. due o più Beneficiari Attuali, anche di ceppi diversi possono chiedere congiuntamente al Trustee di modificare le loro quote (…) purchè tale modifica non pregiudichi gli altri Beneficiari Attuali (…)
4.6.3. a discrezione del Trustee e con il consenso del Guardiano e della maggioranza dei Beneficiari Attuali, potrà essere accolta la richiesta di un Beneficiario di liquidare in tutto o in parte la propria Quota, anche con effetto per i suoi discendenti e coniugi».
L’articolo 28.3 concernente la revoca e nomina del Trustee è rimasto invariato e tuttora prevede che «Il Trustee può essere revocato in ogni momento dal Guardiano sino a che il Disponente sia ancora in vita e capace di intendere e volere».
L’articolo 18, riguardante i poteri del Guardiano, prevede, tra l’altro, che lo stesso «ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust», che «il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di queste prerogative» e che «qualunque riferimento (…) al consenso del Guardiano comporta che il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell’atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell’atto medesimo».
Come illustrato, con l’atto istitutivo, il Disponente ha nominato il Trustee e il Guardiano ed individuato i Beneficiari del Trust nei propri discendenti.
Dal medesimo atto istitutivo del Trust emerge, dunque, che il Trustee continua ad essere vincolato al consenso del Guardiano nelle seguenti ipotesi:
modifica dei beneficiari (cfr. articolo 4.6);
valutazione della richiesta della liquidazione della quota da parte dei beneficiari (cfr. 4.6.3);
modifica o integrazione dello Statuto del Trust (cfr. 4.7);
sostituzione della legge regolatrice (cfr. 9.2);
trasferimento e costituzione di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati (cfr. 20.2.1);
trasferimento di partecipazioni in società possedute in quote non inferiori al 20% del capitale (cfr. 20.2.2.);
proposta all’assemblea delle società capogruppo direttamente controllate degli amministratori da nominare (cfr. 20.2.3);
scelta dei soggetti a cui affidare la gestione di danaro, titoli o altri strumenti finanziari (cfr. 20.2.4).
Inoltre, il Guardiano deve essere comunque ”sentito” dal Trustee in occasione della decisione in merito a quanta parte di reddito del Trust accumulare e/o distribuire ai beneficiari (cfr. 36.1) e in occasione della distribuzione finale dei beni in Trust (cfr. 39.1).
Tanto premesso, l’esame delle clausole dello Statuto del Trust dell’atto istitutivo, seppur modificate rispetto a quelle contenute nella bozza allegata alla prima istanza, mostra che il potere gestorio del Trustee risulta tuttora limitato dal Guardiano che ha mantenuto il consenso vincolante rispetto alle numerose e determinanti attività del Trustee, sopra elencate.
Dallo Statuto del Trust vigente emerge, altresì, che il Guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Disponente e dallo stesso nominato, seppure congiuntamente ad uno dei Beneficiari Attuali (ovvero uno dei figli del Disponente), e che il Trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Guardiano e poi dallo stesso nominato.
Al riguardo, si evidenzia come nel predetto Statuto del Trust non vengano indicati criteri oggettivi per l’individuazione del Guardiano e del Trustee, né circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi.
Per quanto sopra premesso, nonostante le modifiche descritte, le previsioni contenute nello Statuto del Trust continuano ad evidenziare una importante limitazione dell’effettiva autonomia del Trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del Disponente, tramite la figura del Guardiano. Seppure il Disponente non sia più libero di revocare e nominare un nuovo guardiano a propria discrezione, è tuttora previsto che lo stesso può esercitare tale facoltà con l’accordo di almeno uno dei beneficiari (in caso di concordia tra i beneficiari) o dalla maggioranza dei beneficiari (in caso di conflitto tra gli stessi). Le clausole dello Statuto del Trust che prevedono tale facoltà, dunque, seppur modificate non fanno venir meno le motivazioni con cui il Trust in esame era stato ritenuto inesistente.
Pertanto, si ritiene che, nonostante le modifiche allo Statuto del Trust rappresentate dall’Istante nel presente interpello, il Trust deve essere tuttora ritenuto inesistente sotto il profilo dell’imposizione dei redditi.
Ciò posto, in linea con quanto chiarito nelle sopra richiamate circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, nel caso di specie il Disponente, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir, considerando il trust quale soggetto interposto.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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