Sulla GU 298 del 22 dicembre 2016 sono state pubblicate le tabelle ACI per l’anno 2017 di riferimento per il calcolo dei costi chilometrici ed i fringe benefit auto per autovetture e motocicli ai sensi dell’art.3, comma 1 del DLgs 314/1997.
Si ricorda che tali valori, validi per il 2017, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall’assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti. Per ogni singolo veicolo viene indicata la marca (Alfa Romeo, Bmw, Renault, Citroen, Mercedes, Fiat, Lancia, Opel, Kia, Ford, ecc…), il modello, la serie, il costo chilometrico da rimborsare al dipendente. Nell’ultima colonna viene riportato il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione annuale.
Si tratta della tassazione applicata in capo al dipendente che assume una quantificazione forfettaria calcolata come il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15 mila Km l’anno stabilita dall’ACI per quel tipo di auto. Il valore è ottenuto moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15.000 e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all’uso privato da parte del dipendente.
Le tabelle pubblicate sono le seguenti:
- Autoveicoli Benzina in produzione
- Autoveicoli Benzina fuori produzione
- Autoveicoli Gasolio in produzione
- Autoveicoli Gasolio fuori produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
- Autoveicoli a benzina-gpl/benzina-metano/metano esclusivo in produzione
- Autoveicoli a benziona-gpl/benzina-metano/metano esclusivo fuori produzione
- Motoveicoli
Nel caso in cui mancasse il mezzo ricercato, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.
Le tabelle sono composte di due colonne, una relativa al costo chilometrico su di una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, l’altra relativa al fringe benefit annuale.
I costi chilometrici sono necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Invece il fringe-benefit consiste nella retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private: si tratta di quei veicoli messi a disposizione del dipendente anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono “compenso” in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, inclusi nella voce “valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore”.
Per effetto dell’armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97 il fringe benefit è soggetto, inoltre, a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL.
Per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il fringe benefit è dato dal 30% dell’importo relativo ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI in base al modello di autoveicolo.
Nel caso in cui l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia considerando il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato.
Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
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