accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17235 depositata il 26 giugno 2025 – In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

La sola indicazione della percentuale e del metodo basta per la motivazione dell’avviso impositivo, ma non ai fini della prova della pretesa impositiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025, ha stabilito che non sussiste un vizio motivazionale nell'avviso di accertamento qualora l’amministrazione finanziaria non abbia allegato all’atto l’elenco dei 52 operatori del settore da cui è stata tratta la percentuale media di redditività applicata. Risulta invece sufficiente che l’avviso contenesse l’indicazione della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025 – Deve escludersi che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco contenente l’indicazione dei 52 operatori del settore da cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d’impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell’atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l’indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all’eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell’idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell’elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Deve escludersi che la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'elenco contenente l'indicazione dei 52 operatori del settore da cui l'amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d'impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l'indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all'eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell'idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell'elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16471 depositata il 18 giugno 2025 – Anche in caso di accertamento analitico-induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie (che si fondi cioè sulla presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 di compensi non dichiarati scaturenti da movimentazioni bancarie non giustificate), è necessario riconoscere e dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti correlati

Anche in caso di accertamento analitico-induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie (che si fondi cioè sulla presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 di compensi non dichiarati scaturenti da movimentazioni bancarie non giustificate), è necessario riconoscere e dedurre in misura percentuale forfetaria i costi presunti correlati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16475 depositata il 18 giugno 2025 – In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16354 depositata il 17 giugno 2025 – In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell’amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e con la specificazione anche dell’importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall’art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio in cui sono corrisposti

In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti

Soci e società estinte: tra bilancio finale e operazioni inesistenti, il perimetro della responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 14995 depositata il 4 giugno 2025, intervenendo, tra l'altro, sulla responsabilità dei soci ex art. 36, ha riaffermato i seguenti principi di diritto, statuiti dalla SS. UU. con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui "- Per configurare la responsabilità dei soci, [...]

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