accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24905 depositata il 9 settembre 2025 – Ricade sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare che l’operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione e deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

Ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione e deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24798 dell’ 8 settembre 2025 – Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24783 depositata l’ 8 settembre 2025 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24536 depositata il 4 settembre 2025 – In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi

In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi

Accertamento tributario e presunzioni semplici: la Cassazione conferma la legittimità del metodo induttivo basato sul consumo di acqua minerale

Con l’ordinanza n. 13205 del 19 maggio 2025, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento tributario presuntivo e induttivo, ribadendo la legittimità dell’utilizzo di elementi presuntivi anche unici, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il caso esaminato ha riguardato un’impresa di ristorazione, i cui [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13205 depositata il 19 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d'impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23850 depositata il 25 agosto 2025 – L’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

L'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23741 depositata il 23 agosto 2025 – Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

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