La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27352 depositata il 26 settembre 2023, intervenendo in tema di deducibilità delle perdite su crediti, ha ribadito che “… in tema di imposte sui redditi di impresa, l’art. 66, comma 3, TUIR – al quale è connesso per quanto qui interesse l’art. 75 TUIR, ambedue nella formulazione vigente ratione temporis – va interpretato nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “certi e precisi” della loro irrecuperabilità. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d’impresa; …” (Cass., sez. 5, n. 23330 del 6/10/2017; Cass., sez. 5, sentenza n. 27296 del 23/12/2014)
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA con il quale erano accertati maggiori tributi e richiesti interessi e sanzioni in forza di ricavi non dichiarati emergenti da non dimostrati finanziamenti soci, del disconoscimento di note di credito per sconti a clienti, di indebita deduzione di perdite su crediti e di ulteriori costi. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure non accolsero le doglianze della società. La contribuente, avverso la decisione di primo grado proponeva appello. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata accogliendo le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolsero il primo e il terzo motivo di ricorso.
I giudici di legittimità, sulla deducibilità delle perdite su crediti, precisano che “… ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5 TUIR – da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d. Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) – e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio; …” (in termini Cass., sez. 5, ordinanza n. 15218 del 1/06/2021)
Inoltre i giudici della sentenza in commento rilevano il loro dissenso con quanto affermato dalla pronuncia della stessa Corte n. 775/2019 “… dalla quale ritiene di dovere discostarsi, conformandosi invece a quanto statuito dalla sopra citata altra pronuncia di questo Giudice della Legittimità n. 15218/2021, l’art. 13 del ridetto decreto internazionalizzazione;
– la lett. e) al n. 3 del già citato decreto pare chiara, sul punto, nel prevedere che il quale “l’art. 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili” (sottolineatura aggiunta); …”
Per cui in caso di fallimento del debitore la perdita del credito va portata nel periodo di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi e a quello in cui si provveda alla cancellazione del debito in applicazione dei principi contabili.
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