Il Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 ha approvato lo schema del quinto decreto legislativo che attua una parte della riforma fiscale di cui alla legge delega n. 111 del 2023. Il suddetto decreto legislativo prevede innovazioni normative in tema di accertamento ed introduce il concordato preventivo per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti agli ISA e per i forfettari.

Nel provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri è stato prevista, tra le altre novità, la possibilità di:

  • definire con adesione del contribuente gli atti di recupero relativi all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • definire con adesione i verbali di constatazione entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso, con il beneficio della riduzione a 1/6 delle sanzioni previste.

Domicilio digitale

Altra novità è la possibilità di inviare tramite posta elettronica certificata, da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate e Agente della riscossione), i provvedimenti, gli avvisi, le comunicazioni e cartelle all’indirizzo eletto come domicilio digitale dal contribuente e la notifica si considererà perfezionata all’atto della ricezione della ricevuta di accettazione della PEC e della relativa data di avvenuta consegna. In tale ipotesi i termini di prescrizione e decadenza decorreranno dal perfezionamento della notifica. L’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le suddette comunicazioni è quello risultante:

  • nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC);
  • nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). 

Qualora la PEC eletta come domicilio digitale da parte del contribuente risulti satura, anche al secondo tentativo di invio, la notifica avverrà secondo le modalità ordinarie.

Infine è previsto che il perfezionamento della notifica dell’atto si concretizzerà:

  • per il notificante, all’atto della ricezione della ricevuta di accettazione, con l’indicazione temporale della spedizione del messaggio;
  • per il destinatario farà invece fede quanto indicato nella ricevuta del gestore della PEC che attesa la data di consegna.

Contraddittorio preventivo

Con l’istituto del concordato preventivo il legislatore vuole favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. Infatti, in coordinamento con le modifiche allo “Statuto del contribuente”, è stato previsto nello “schema di provvedimento” l’obbligo, a carico dell’amministrazione finanziaria, che nella comunicazione al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”. Al contempo è stata abrogato l’obbligo a carico dell’Amministrazione dell’“invito obbligatorio” a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento prima di emettere un avviso di accertamento.
 

Concordato preventivo biennale a partire dal 2024

Per i titolari di partite IVA (imprese e professionisti) soggetti agli ISA ed ai forfettari l’Agenzia delle Entrate procederà ad elaborerà una proposta di concordato preventivo contenente un “reddito presunto”, determinato sulla base dei dati in proprio possesso, ai fini del (stabilito anticipatamente) delle imposte dovute ed IRAP.

A tale, il contribuente potrà scegliere di aderire entro il termine di versamento di saldo e primo acconto delle imposte. Per il primo anno di applicazione l’adesione al piano dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2024.

La possibilità di ricevere la proposta di concordato preventivo è prevista solo per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

  • punteggio ISA pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente;
  • assenza di debiti tributari o estinzione di quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro.
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nei tre anni precedenti impedisce l’accesso al concordato preventivo biennale. Altra causa di esclusione è la ondanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti.

Per i forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente sono esclusi dal concordato preventivo.

L’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale non comporta alcuna modifica in tema di IVA ed in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che ricorrano le cause di decadenza dal concordato.

Termini di prescrizione per il recupero di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

E’ previsto nel decreto legislativo anche la modifica dei termini di prescrizione per il recupero di crediti di imposta non spettanti o inesistenti. Infatti, è previsto che l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo per l’invio degli atti di recupero relativi al controllo degli importi a credito utilizzati nel modello F24, relativamente alla riscossione di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione. Inoltre il versamento delle somme contestate dovrà essere effettuato dal contribuente in un’unica soluzione, senza possibilità di compensazione.
 

Modalità di recupero dei tributi non versati

L’atto per il recupero di tasse, imposte e importi non versati dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.

Intelligenza artificiale per l’analisi del rischio evasione

E’ previsto un uso più intenso, per l’attività di analisi del rischio evasione, dell’intelligenza artificiale e delle banche dati a disposizione degli enti pubblici anche mediante interconnessione tra loro e con quelle delle altre banche dati pubbliche

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