accertamento

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19143 depositata il 12 luglio 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. – qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di “provocatio ad opponendum”, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. - qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"

Non basta lo scostamento dai parametri o studi di settore: verso un obbligo motivazionale rafforzato per l’Amministrazione finanziaria

La recente ordinanza n. 20738 depositata il 22 luglio 2025 della Corte Suprema, sezione tributaria, sottolinea un principio ormai consolidato: la motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento dai parametri o dagli studi di settore, ma deve esplicitare le ragioni per cui sono state superate o non ritenute attendibili le contestazioni [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20738 depositata il 22 luglio 2025 – La motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono stati disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova a carico del contribuente

La motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono stati disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova a carico del contribuente

La deduzione degli ammortamenti nei contratti di affitto d’azienda: disciplina civilistica, rilevanza fiscale e onere della prova

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561 c.c. e nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale il diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19653 depositata il 16 luglio 2025 – La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19475 depositata il  15 luglio 2025 – La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacchè l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacchè l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16988 depositata il  24 giugno 2025 – L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell’atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto c.d. impoesattivo

L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo

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