accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30792 depositata il 2 dicembre 2024 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

Il raddoppio dei termini di accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31099 depositata il 4 dicembre 2024 – La plusvalenza realizzata in regime di impresa, l’art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, attribuisce rilevanza al costo non ammortizzato del bene ceduto; per cui il corrispettivo versato per l’acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso

La plusvalenza realizzata in regime di impresa, l'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, attribuisce rilevanza al costo non ammortizzato del bene ceduto; per cui il corrispettivo versato per l'acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31078 depositata il 4 dicembre 2024 – Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l’amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell’esercizio precedente (riguardante l’ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest’ultima, in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30900 depositata il 3 dicembre 2024 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell’inserimento dell’operazione in un’evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell’esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario; ciò in quanto non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario; ciò in quanto non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24205 depositata il 9 settembre 2024 – L’obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, Tuir) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.)

L’obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, Tuir) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31113 depositata il 4 dicembre 2024 – In tema di tributi armonizzati, poi, la violazione del diritto ad essere sentiti, prima dell’adozione di un provvedimento lesivo, determina l’annullamento dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento ..avrebbe potuto comportare un risultato diverso

In tema di tributi armonizzati, poi, la violazione del diritto ad essere sentiti, prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento ..avrebbe potuto comportare un risultato diverso

L’obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna

L’obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna

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