Qualora il trasferimento della sede di una società è fittizio, ai fini fiscali e fallimentari, la società deve ritenersi avente sede in Italia dove sia imputabile il centro effettivo degli affari
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 1075 depositata il 16 gennaio 2025, intervenendo in tema di trasferimento fittizio della sede della società, ha precisato che qualora il trasferimento della sede di una società è fittizio, ai fini fiscali e fallimentari, la società deve ritenersi avente sede in Italia dove sia imputabile il centro effettivo [...]