CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19007 depositata il 10 giugno 2026 – In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo
In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l'entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall'Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo