parametrizzazione reddito

Corte di Cassazione ordinanza n. 30230 depositata il 14 ottobre 2022 – In materia di accertamento del reddito percepito dall’imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all’autoconsumo, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro ‘valore normale’, pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall’imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro 'valore normale', pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall'imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

Corte di Cassazione ordinanza n. 29068 depositata il 6 ottobre 2022 – L’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28743 depositata il 4 ottobre 2022 – In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa e la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa e la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

Corte di Cassazione sentenza n. 25859 depositata il 2 settembre 2022 – In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

In tema di accertamento su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1 ° gennaio 2007, in quanto priva di portata innovativa la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

Corte di Cassazione sentenza n. 28074 depositata il 27 settembre 2022 – Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l’omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall’Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuente, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Amministrazione, pone la motivazione al di sotto del minimo costituzionale

Corte di Cassazione sentenza n. 28072 depositata il 27 settembre 2022 – In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l’inversione dell’onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

In tutte le ipotesi in cui sia attribuito valore presuntivo agli elementi addotti dall'Amministrazione finanziaria e si ponga a carico del contribuente l'inversione dell'onere della prova, alla prova contraria allegata da questi deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato

Corte di Cassazione ordinanza n. 26729 depositata il 12 settembre 2022 – La sanzione dell’inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio è applicabile solo se l’Amministrazione, con l’invio del questionario, abbia avvertito delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza e richiesto esplicitamente e dettagliatamente quali documenti produrre

La sanzione dell'inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio è applicabile solo se l'Amministrazione, con l'invio del questionario, abbia avvertito delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza e richiesto esplicitamente e dettagliatamente quali documenti produrre. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 26130 depositata il 5 settembre 2022 – L’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame;

L’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente; il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;

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