Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 3807 depositata il 22 marzo 2023 – E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo