accertamento

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 238 depositata il 4 gennaio 2024 – Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Nullo l’accertamento fondato su documenti rinvenuti durante un’ispezione fatta a seguito di denuncia anonima, salvo che lo stesso non possa sorreggersi su altri autonomi elementi probatori

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 763 depositata il 9 gennaio 2024, interevenendo in tema di accertamento fondato su documenti e prove rinvenute a seguito di accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, [...]

Nelle indagine bancarie quando il medesimo soggetto sia legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche, essendo in tal caso sufficiente, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione, ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35856 depositata il 22 dicembre 2023, intervenendo in tema di accertamento fiscale fondato su indagini e presunzioni bancarie, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "... in tema di accertamento del reddito d'impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35856 depositata il 22 dicembre 2023 – In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 33620 depositata il 1° dicembre 2023 – Ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto e della consegna della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività del trasporto e della consegna della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33462 depositata il 30 novembre 2023 – La formulazione di una proposta di accertamento con adesione – volta all’adozione, da parte del Fisco, di un atto unilaterale, privo di valenza transattiva, costituente esercizio di potestà impositiva – non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento della valenza probatoria degli atti istruttori acquisiti nella fase amministrativa, sicché, nell’ipotesi di mancata adesione, è legittima l’emissione dell’avviso di accertamento, il cui contenuto, peraltro, deve necessariamente tenere conto degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal contribuente

La formulazione di una proposta di accertamento con adesione - volta all'adozione, da parte del Fisco, di un atto unilaterale, privo di valenza transattiva, costituente esercizio di potestà impositiva - non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento della valenza probatoria degli atti istruttori acquisiti nella fase amministrativa, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione, è legittima l'emissione dell'avviso di accertamento, il cui contenuto, peraltro, deve necessariamente tenere conto degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal contribuente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre 2023 – Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. redditometro la prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. redditometro la prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore

Avverso l’accertamento mediante il redditometro la prova contraria non è limitata al comma 5 dell’art. 38 del dpr 600/73

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre 2023, intervenendo in tema di accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. redditometro, ha ribadito che "... la prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito [...]

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