CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32047 – La base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro per cui i contributi versati dal lavoratore, data la loro natura, concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF
La base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro per cui i contributi versati dal lavoratore, data la loro natura, concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF