COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 3700 sez. 1 del 31 agosto 2015 – L’assoluta carenza di investitura legittimante – proprio come quella dell’usurpatore di pubbliche funzioni di cui all’art. 347 comma 1, c.p. che non costituisce reato solo ove le relative funzioni siano state esercitate con il consenso dell’ente a cui l’ufficio usurpato appartiene – costituisce “acompetenza” e gli atti posti in essere da chi versa in tale situazione sono radicalmente nulli
COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano - Sentenza n. 3700 sez. 1 del 31 agosto 2015 ACCERTAMENTO - CARENZA DI INVESTITURA LEGITTIMANTE - USURPAZIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI - NULLITA' RADICALE DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ha appellato la sentenza in epigrafe - che ha accolto il ricorso prodotto [...]