ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27624 – L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2021, n. 27427 – In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U. Registro non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa

In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U. Registro non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27030 – Tra la controversia relativa all’ICI e quella relativa al classamento catastale vi è un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che giustifica la sospensione del processo (art. 295 cod. proc. civ.), anche con riferimento alla disciplina processuale del rito tributario

Tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento catastale vi è un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che giustifica la sospensione del processo (art. 295 cod. proc. civ.), anche con riferimento alla disciplina processuale del rito tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26903 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dalla stessa prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, vigente “ratione temporis”), con riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove la presenza “in loco” degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un’attività didattica avente natura oggettivamente commerciale o attività imprenditoriale si svolga in ambito sanitario

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dalla stessa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, vigente "ratione temporis"), con riguardo all'esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove la presenza "in loco" degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un'attività didattica avente natura oggettivamente commerciale o attività imprenditoriale si svolga in ambito sanitario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26503 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26505 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

Torna in cima