ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23412 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’ art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’ art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Pertanto, la medesima procedura, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’ art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all' art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall' art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Pertanto, la medesima procedura, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall' art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23405 – L’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23389 – Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 agosto 2021, n. 22785 – In tema di estimo catastale, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare

In tema di estimo catastale, quando procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23413 – Anche al procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’ art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’ art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

Anche al procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all' art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall' art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 agosto 2021, n. 22336 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23411 – I beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore – esattamente come i beni di interesse storico artistico e archeologico – a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

I beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore - esattamente come i beni di interesse storico artistico e archeologico - a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21869 – Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale

Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale

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