ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7852 – Ai fini della determinazione della rendita catastale dello stabilimento balneare, occorre tenere conto dell’attività stagionale ritenuta non superiore al 75% rispetto a quella di altra struttura produttiva con attività annuale

Ai fini della determinazione della rendita catastale dello stabilimento balneare, occorre tenere conto dell'attività stagionale ritenuta non superiore al 75% rispetto a quella di altra struttura produttiva con attività annuale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7849 – In tema di T.A.R.S.U., il D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

In tema di T.A.R.S.U., il D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2020, n. 7853 – Nel caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio. Il motivo di ricorso deve contenere l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate

Nel caso di procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio. Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7913 – Nella procedura di revisione delineata dall’art. 1, c. 335, della l. n. 311 del 2004 ‘atto attributivo della nuova rendita catastale deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile

Nella procedura di revisione delineata dall'art. 1, c. 335, della l. n. 311 del 2004 'atto attributivo della nuova rendita catastale deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2020, n. 7766 – L’atto attributivo della nuova rendita catastale deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare

L'atto attributivo della nuova rendita catastale deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2020, n. 7791 – L’attribuzione d’ufficio di un nuovo riclassamento impone all’amministrazione di specificare in modo chiaro nell’avviso di accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto nell’evidente fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale giudizio contenzioso

L'attribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento impone all'amministrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto nell'evidente fine di delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio contenzioso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2020, n. 7773 – In tema di classamento di immobili, qualora il classamento avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la classe o rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

In tema di classamento di immobili, qualora il classamento avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la classe o rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

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