ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 56 – In tema di imposta di registro l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio

in tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33088 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” non essendo diversamente disciplinato resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33088 Immobili - Accertamento - Classamento - Microzone - Procedimento Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.A., T.M.A., C.A., C.A., C.A., C.B., C.E., C.F., C.P., C.R., C.F., C.R., S.M., S.A.P., M.O., G.R., C.C.M., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32965 – In tema di imposta di registro, ove la consolidazione dell’usufrutto sia posteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, pur essendo stata la nuda proprietà acquistata in epoca anteriore esclude l’applicabilità dell’imposta

in tema di imposta di registro, ove la consolidazione dell'usufrutto sia posteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, pur essendo stata la nuda proprietà acquistata in epoca anteriore, la normativa introdotta con l'articolo 6 della legge n. 60 del 1986, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2 del 1986, e poi ribadita con l'articolo 80, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'applicabilità dell'imposta, riconoscendo il diritto al rimborso, purché entro la data del 20 novembre 1985 risulti presentato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione che non sia, pertanto, divenuto definitivo per omessa impugnazione, risultando, in tale ultima ipotesi, insufficiente il ricorso avverso il diniego di rimborso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823 – Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente

il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all'art. 3, co. 4 ter, d.lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; - quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32469 – L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius ae-dificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius ae-dificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32206 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32208 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della visione del classamento dell’art. 9 del d. P.R. 23 marzo 1998, n. 1238

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della visione del classamento dell'art. 9 del d. P.R. 23 marzo 1998, n. 1238

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31842 – Nei casi in cui l’Agenzia procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, la stessa deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (…), trattandosi di uno dei possibili presupposti del classamento

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (...), trattandosi di uno dei possibili presupposti del classamento.

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