ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2014 – Tassa automobilistica – tre diversi termini per la notifica delle cartelle a seconda che le stesse siano originate da attività di liquidazione o da accertamenti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2014 Tributi - Tassa automobilistica - Prescrizione - Iscrizione a ruolo prima del termine di prescrizione - Efficacia interruttiva - Esclusione - Cartella di pagamento notificata oltre il termine - Nullità Ritenuto che la Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1488 – ICI – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi

l procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1360 – Imposta sulla pubblicità dei diritti delle pubbliche affissioni – Costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda

costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 955 – Avviso d’accertamento per la rettifica valore di immobili oggetto di compravendita

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 955 Accertamento - Immobili - Rettifica valore - Compravendita - Contenzioso tributario Rilevato che L.P. Immobiliare s.r.l. impugnò un avviso d'accertamento con cui fu rettificato il valore di alcuni immobili, siti in Brescia, per l'anno 2007, come dichiarato negli atti di compravendita. La Ctp accolse parzialmente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121- In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa” il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici – L’avviso di liquidazione della maggiore IVA è emesso dall’Ufficio direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121 Tributi - Agevolazioni "prima casa" - Immobile di lusso in corso di costruzione - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Termine di prescrizione - Decorrenza Fatti di causa E.M. impugnò l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale venne revocata l'aliquota IVA [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2019, n. 222 – Il provvedimento di riclassamento non è congruamente motivato qualora faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi

Il provvedimento di riclassamento non è congruamente motivato qualora faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 155 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come Ila qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 115 – La revisione della classificazione di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operate

in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); né può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati "interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell'arredo urbano nonché ad "interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici".

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