ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3275 – L’esenzione ICI è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 – Legittima l’attribuzione delle rendite osservando che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, a mente del quale i ricorsi ex art. 2 del D.Lgs. 546/1992 possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle rendite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 Tributi locali - ICI - Terreni agricoli - Rendite catastali - Aggiornamento - Termini di notificazione Rilevato che 1.- M.E. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2007, per terreni agricoli siti nel Comune di Carinola, deducendo l'errata determinazione della base imponibile e delle rendite [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3277 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata

il d.lgs. n. 504 dei 1992, art. 5, nel consentire al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, non esclude l'obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente. Nessuna norma, di contro, pone a carico del Comune il medesimo obbligo di richiedere all'ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza dei contribuente per cui la sentenza impugnata che ha affermato l'insussistenza di detto obbligo deve essere confermata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3268 – L’esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente e non quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone

l’esenzione lei prevista dall'art. 7, comma 1^ lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre In caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3107 – L’errore di fatto idoneo a legittimare la re vocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

"L'istanza di revocazIone di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2252 – Ai fini fiscali, pertanto, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui

"la rinuncia all'usufrutto rientra a pieno titolo tra questi ultimi atti, essendo l'usufrutto un tipico diritto reale di godimento", per cui "il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario, ha comportato l'assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine), ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprietà dall'usufrutto".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2132 – In tema di ICI è esclusa l’autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale

In tema di ICI insegna che «è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2017 – La cessione di terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo non potrebbe in nessun caso soddisfare il presupposto soggettivo IVA, atteso che i terreni edificabili non possono costituire oggetto dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c., non essendo destinati a coltivazione, silvicoltura e allevamento

va esaminata concretamente la destinazione che l'imprenditore agricolo (cedente) abbia dato al terreno edificabile, riconoscendo: - l'imponibilità IVA della cessione operata dall'imprenditore agricolo che abbia destinato il terreno all'attività (agricola) dell'impresa;- l'estraneità all'IVA e la soggezione all'imposta di registro proporzionale alla cessione di terreno edificabile che, pur essendo appartenente all'impresa agricola, sia estraneo all'attività della stessa

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