CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2018, n. 6311 – Avviso di liquidazione con revoca delle agevolazioni in quanto nel contratto di credito non era stato previsto il limite temporale di 18 mesi per la facoltà di recesso – Preminente, nell’imposizione, la causa reale dell’operazione e l’effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti, e ciò anche se rinveniente in pattuizioni collegate
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2018, n. 6311 Agevolazioni tributarie - Credito a medio e lungo termine - Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Condizione - Contratto superiore ai 18 mesi - Clausola di recesso Esposizione dei fatti di causa 1. La società Centromarca Banca - Credito Cooperativo Società Cooperativa stipulava un contratto di [...]