CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27422
Tributi – Agevolazioni fiscali prima casa – Revoca – Mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale – Nullità dell’atto
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso (nel quale ha riproposto le questioni rimaste assorbite), l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Liguria, relativa a due avvisi di liquidazione sia per la revoca dell’aliquota Iva agevolata (4%) prevista per le abitazioni non di lusso che per la revoca dell’aliquota ridotta (0,25%) sull’imposta sostitutiva per la concessione di un mutuo connesso all’acquisto del medesimo immobile, dove si è fatta questione del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
L’ufficio deduce il vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, solo relativamente alla maggiore imposta sostitutiva dovuta in conseguenza della revoca delle agevolazioni cd “prima casa”, erroneamente, i giudici d’appello avevano dichiarato la nullità del secondo avviso d’accertamento – mentre, sul primo avviso di liquidazione relativo alla revoca dell’aliquota agevolata Iva l’ufficio aveva prestato acquiescenza alla sentenza di annullamento – per difetto di contraddittorio endoprocedimentale.
Il motivo è inammissibile.
In via preliminare, l’ufficio censura la statuizione dei giudici d’appello sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale (anche in materia di “tributi non armonizzati”) sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione (art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.), laddove, invece, il motivo difetta di specificità (Cass. ord. n. 19959/14, 187/14, 17125/07) trattandosi di una censura in diritto che doveva essere proposta ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e non di error in procedendo, l’unico censurabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 primo comma c.p.c.
Inoltre, il motivo di censura è parimenti inammissibile sempre per difetto di specificità perché non censura la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla statuizione che il procedimento di revoca delle agevolazioni fiscali, richiedendo l’applicazione dei principi in tema di autotutela amministrativa comporterebbe “a fortiori il doveroso coinvolgimento procedimentale del soggetto sul quale si ripercuotono gli effetti sfavorevoli degli atti medesimi” (v. terz’ultimo cpv. della sentenza della CTR).
Pertanto, il ricorso è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché l’ufficio è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, a pagare a V.G. le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.300,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
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