CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121- In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa” il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici – L’avviso di liquidazione della maggiore IVA è emesso dall’Ufficio direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo