Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione 1, sentenza n. 3477 depositata il 13 settembre 2019

Forza maggiore – agevolazioni fiscali per acquisto della prima casa

Testo:

Con sentenza n. 3315/2018 del 25/05/2018, depositata il giorno 18/07/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 19, dopo averli riuniti, accoglieva ricorsi proposti sig.ra C. Pi. avverso gli avvisi di liquidazione n. XXXXX e n YYYYYY (meglio in atti descritti), emessi rispettivamente per imposta di registro e per imposta sostitutiva su operazione di credito a medio e lungo termine in seguito alla revoca, per mancato trasferimento della residenza nel Comune di Rozzano nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, delle agevolazioni ottenute in relazione all’ atto di acquisto, con relativo mutuo, a rogito Notaio P. C. del AA/BB/2014, registrato il CC/DD/2014, dei beni immobili ivi descritti e compensava le spese di lite.

L’Agenzia delle Entrate, con atto tempestivamente notificato via pec alla controparte il giorno 11/02/2019, depositato per via telematica il giorno 12/02/19, proponeva appello (RGA n. XXX/XXXX) avverso la predetta sentenza e, dopo avere riassunto le vicende processuali e esposto le proprie ragioni, chiedeva di riformare la sentenza e conseguentemente di confermare la legittimità degli avvisi di liquidazione per cui è causa, con vittoria di spese di lite.

La sig.ra G. Pi., parte appellata, si costituiva in questo grado del giudizio con atto di controdeduzioni depositato per via telematica il 29/03/2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione avversaria e, in via di appello incidentale, la parziale riforma della sentenza di primo grado laddove ha ingiustamente compensato le spese del grado che, invece, devono essere poste a carico dell’Ufficio soccombente, sempre con vittoria di spese di lite.

La controversia, esauriti gli incombenti di rito, è stata decisa in camera di consiglio all’odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la CTR l’appello dell’Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere raccolto per le seguenti assorbenti ragioni.

Osserva in particolare, la CTR che, come giustamente osservato dall’Ufficio, la CTP di Milano, ha erroneamente ritenuto che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza previsto dalla nota II-bis, art. 1 della parte prima della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986 ha natura solo sollecitatoria e che la decadenza dai relativi benefici è collegata esclusivamente al decorso del termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto; che, infatti, il termine di 18 mesi sopra indicato ha natura perentoria e decorre dalla data di stipula dell’atto di acquisto, termine pacificamente non osservato dalla contribuente che, quindi, giustamente è stata dichiarata dall’Ufficio decaduta dai benefici invocati in sede di rogito (vedi, sul punto, Cass. Trib. n. 1588/2018 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata); che, inoltre, non vi sono nel caso di specie i presupposti per ritenere giustificato da forza maggiore il ritardo della contribuente nell’effettuare il prescritto trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito in quanto la malattia invocata al riguardo e descritta nella documentazione versata in atti ha avuto inizio nel 2003, con successive temporanee ricadute, come evidenziato dall’Ufficio (vedi, al riguardo, le relazioni in atti del 22/12/2015 e 22/01/2016); che, invero, come affermato anche dalla Cass. Trib. sent. n. 17225/2017 in un caso analogo, “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente”, mentre nel caso di specie la malattia si era manifestata nel 2003, cioè molto prima del rogito, e il suo temporaneo e episodico riacutizzarsi era prevedibile; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere confermata la legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati.

In definitiva, per le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni delle parti, deve essere accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in corrispondente riforma della sentenza della CTP, deve essere dichiarata la legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati; conseguentemente deve essere invece respinto l’appello incidentale sulle spese della contribuente.

Le spese di lite devono essere poste a carico della contribuente e liquidate – ex art. ex art. 15, c. 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992 – come precisato in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza della CTP, dichiara la legittimità degli avvisi di liquidazioni impugnati dalla contribuente.

Respinge l’appello incidentale della contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Ufficio, liquidate ex art. 15, c. 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992, in complessivi euro 870,00 per il primo grado e in complessivi euro 930,00 per questo grado, oltre spese forfettarie e CUT come per legge.

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