ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26457 – In tema di accertamento tributario la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa

in tema di accertamento tributario, secondo cui la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, che l'esistenza e la congruità della stessa valutata alla stregua delle regole dello specifico tributo cui l'atto di riferisce e, del resto, la stessa ricorrente riferisce che l'atto impositivo riportava una "succinta motivazione"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27282 – Non è congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27036 – In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra valore di mercato e catastale ed al relativo scostamento

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra valore di mercato e catastale ed al relativo scostamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26735 – In tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola

«In tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009), e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola, come confermato sia dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell'esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011), 13, comma 14- bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26731 – In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici , ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione

«In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici , ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26684 – Non è congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26575 – L’esenzione ICI per i consorzi di sviluppo industriale compete solo se assolvano finalità di natura pubblicistica ed è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne

L'esenzione ICI per i consorzi di sviluppo industriale compete solo se assolvano finalità di natura pubblicistica ed è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne

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