cassazione penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25030 depositata il 9 giugno 2023 – In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella  loro  intrinseca  attendibilità,  anche  alla  luce  della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella  loro  intrinseca  attendibilità,  anche  alla  luce  della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25328 depositata il 13 giugno 2023 – In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione

In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21640 depositata il 2 marzo 2023 – La responsabilità dell’ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato “presupposto” si estingue per una causa diversa dall’amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell’ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato

La responsabilità dell'ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato "presupposto" si estingue per una causa diversa dall'amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25327 depositata il 13 giugno 2023 – Non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, salvo la condotta del lavoratore abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

Non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, salvo la condotta del lavoratore abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25319 depositata il 13 giugno 2023 – In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22683 depositata il 25 maggio 2023 – In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato

In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15237 depositata il 12 aprile 2023 – Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell’avviso Inps di contestazione della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l’effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell’obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell'avviso Inps di contestazione della violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l'effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell'obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23986 depositata il 5 giugno 2023 – La condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro

La condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro

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