Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15237 depositata il 12 aprile 2023 – Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell’avviso Inps di contestazione della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l’effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell’obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.