cassazione penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30949 depositata il 17 luglio 2023 – La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32733 depositata il 27 luglio 2023 – La rilevanza dell’avvenuta eliminazione delle violazioni contestate di cui al nuovo art. 131bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. lgs. n. 150/2022, prevede non solo l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato”

La rilevanza dell'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate di cui al nuovo art. 131bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. lgs. n. 150/2022, prevede non solo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la "condotta susseguente al reato"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14584 depositata il 2 marzo 2023 – L’art. 545 cit., del comma ottavo ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell’accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l’accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settìmo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili

L'art. 545 cit., del comma ottavo ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settìmo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili.

La responsabilità amministrativa da reato dell’ente non è preclusa dalla estinzione per fusione per incorporazione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023, intervenendo in tema responsabilità per illeciti amministrativi del d.lgs. n. 231/2001 ed in particolare reati ambientali, ha precisato che la società avendo  "... omesso di eseguire le periodiche movimentazioni dei rifiuti finalizzate al loro corretto smaltimento ma lasciando gli [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023 – Il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, alla successio mortis causa

Il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, alla successio mortis causa

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27411 depositata il 22 giugno 2023 – L’amministratore di diritto risponde, unitamente all’amministratore di fatto, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita; tale consapevolezza non possa dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

L'amministratore di diritto risponde, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita; tale consapevolezza non possa dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Bancarotta fraudolenta documentale: risponde del reato anche la testa di legno nel caso in cui sia consapevole dell’inidoneità delle scritture contabili a ricostruire il movimento degli affari

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 27411 depositata il 22 giugno 2023, intervenendo in tema di reato di bancarotta fraudolente, ha ribadito che "... in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il mero amministratore di diritto (cd. testa di legno) [...] risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 24810 depositata il 10 maggio 2023 – In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari

In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari

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