CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30949 depositata il 17 luglio 2023
Omesso versamento – Ritenute previdenziali e assistenziali – Retribuzioni – Fattispecie penale – Annullamento
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 10 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza in data 17 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena irrogata all’imputato nella misura di giorni 16 di reclusione ed Euro 60 di multa per il reato del d.l. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1bis, perchè aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2014 per l’ammontare complessivo di Euro 11.633,43.
2. Ricorre per cassazione la difesa dell’imputato facendo valere la violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. Lamenta che le sentenze dei Giudici di merito non avevano operato alcuna valutazione relativa all’esiguità del danno, limitandosi a evidenziare aspetti della modalità della condotta e in particolare della reiterazione delle omissioni contributive su base mensile che erano fuori dal perimetro della fattispecie penale contestata. Evidenzia in subordine la necessità di rimettere alle Sezioni Unite la soluzione del seguente problema, se nel reato di cui al Decreto-legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1-bis, possa applicarsi l’articolo 131-bis c.p., anche in caso di omissioni protrattesi per più mensilità sulla base della rilevanza quantitativa dell’importo non versato.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, perchè la violazione aveva riguardato un’unica annualità, il 2014, e il reato era unico, ancorchè a condotte plurime. La Corte territoriale ha risposto negativamente perchè ostano all’applicazione della causa di non punibilità anche le condotte plurime, abituali e reiterate (art. 131 bis c.p. comma 4), e quindi anche i reiterati inadempimenti mensili. Tale tesi che richiama l’orientamento di questa Sezione sul caso specifico (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093-01) può considerarsi oggi superata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Pertanto, anche in questo caso il Giudice avrebbe dovuto effettuare una valutazione in concreto della condotta, avuto riguardo anche all’entità della somma non versata.
La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per una rivalutazione del caso, alla luce delle precisazioni delle Sezioni Unite, ma tale epilogo decisorio è precluso dall’assorbente circostanza dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 26 settembre 2022). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). S’impone quindi l’annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.