La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 27411 depositata il 22 giugno 2023, intervenendo in tema di reato di bancarotta fraudolente, ha ribadito che “… in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il mero amministratore di diritto (cd. testa di legno) […] risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari …”

La vicenda ha riguardato sia l’amministratore di diritto di una società di capitale posta in liquidazione e poi fallita. L’amministratore di diritto (c.d. testa di legno) veniva accusato di bancarotta fraudolente documentale, in concorso all’amministratore di fatto, per avere sottratto o comunque omesso di tenere, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, tutti i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge, così impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. Il tribunale condannava l’amministratore di diritto per il reato ascrittogli. La condanna veniva confermata dalla Corte di Appello. I giudici di appello hanno ritenuto integrato il dolo eventuale, senza però illustrare il fondamento di una siffatta conclusione e senza indagare il rapporto, in concreto, con il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata o approfondire il profilo del pregiudizio per i creditori. Avverso la sentenza di appello l’amministratore di diritto proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini annullavano la sentenza impugnata con rinvio ribadendo che “… l’amministratore di diritto risponde, unitamente all’amministratore di fatto, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 – 01); tuttavia, si è altresì specificato come tale consapevolezza non possa dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. …”

Inoltre, per i giudici di legittimità, i giudici di appello compiono un salto logico, affermando che “nel caso di specie, essendo integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica di cui alla seconda parte dell’art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.,”è sufficiente il dolo generico, non essendo anche necessario che l’amministratore formale si sia rappresentato e abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità “, per cui occorre evidenziare che “… in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi …”

Infine la Corte Suprema riconferma che “… una volta contestata la condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, il giudice deve accertare la sussistenza delle prove in riferimento a tale ipotesi, non potendo, a fronte di una omessa tenuta della contabilità, anche parziale o limitata ad un determinato arco temporale, ritenere integrata, piuttosto, la condotta di tenuta irregolare della stessa.

L’onere motivazionale si fa anche più stringente nelle ipotesi, tra cui rientra a pieno titolo la fattispecie in esame, in cui non si ravvisino condotte distrattive di alcun tipo; in tali casi, è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito di bancarotta fraudolenta documentale, perché in tal caso la prova non può giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. …”

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vedi anche Cassazione, sezione penale, sentenza n. 10658/2023 e 10665/2023