cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14923 depositata il 28 maggio 2024 – Il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 cpc può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento

Il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 cpc può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14908 depositata il 28 maggio 2024 – In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d’appello – salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici -deve concedere un termine per la sua ricostruzione e solo l’omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione

In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d'appello - salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici -deve concedere un termine per la sua ricostruzione e solo l'omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14723 depositata il 27 maggio 2024 – L’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto” agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o “il vario insieme dei materiali di causa

L’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto” agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o “il vario insieme dei materiali di causa

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15391 depositata il 3 giugno 2024 – Utilizzabili i dati del Telepass, solo a condizione che sia osservata la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 che prevede l’obbligo di adeguata informazione del lavoratore, in quanto le informazioni, così “raccolte” a mente appunto di quest’ultima previsione, giusta il successivo comma 3, sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”

Utilizzabili i dati del Telepass, solo a condizione che sia osservata la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 che prevede l’obbligo di adeguata informazione del lavoratore, in quanto le informazioni, così “raccolte” a mente appunto di quest’ultima previsione, giusta il successivo comma 3, sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15076 depositata il 29 maggio 2024 – La statuizione d’inammissibilità definisce e chiude il giudizio, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, ove si consideri che, ridondando ogni spreco di attività giurisdizionale sulla ragionevole durata del processo richiesta dall’art. 111 Cost., il tempo occorrente per la redazione di una motivazione che si dia (inutilmente) carico del merito della lite non solo ritarda ingiustificatamente la definizione di quel processo, prolungandosi pro tanto il momento della pubblicazione della sentenza, ma inibisce la possibilità di dedicare quel medesimo tempo alla trattazione e definizione di altri processi

La statuizione d’inammissibilità definisce e chiude il giudizio, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, ove si consideri che, ridondando ogni spreco di attività giurisdizionale sulla ragionevole durata del processo richiesta dall’art. 111 Cost., il tempo occorrente per la redazione di una motivazione che si dia (inutilmente) carico del merito della lite non solo ritarda ingiustificatamente la definizione di quel processo, prolungandosi pro tanto il momento della pubblicazione della sentenza, ma inibisce la possibilità di dedicare quel medesimo tempo alla trattazione e definizione di altri processi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14933 depositata il 28 maggio 2024 – Il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’ inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione

Il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell' inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14740 depositata il 27 maggio 2024 – Grava sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno a causa dell’attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l’uno e l’altra, mentre incombe sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe

Grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15025 depositata il 29 maggio 2024 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda

La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda

Torna in cima