cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10805 depositata il 22 aprile 2024 – Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10565 depositata il 18 aprile 2024 – Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10209 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10669 depositata il 19 aprile 2024 – L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10596 depositata il 19 aprile 2024 – Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 15 aprile 2024, n. 10073 – In tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata, ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo – le Parti sociali, in caso di loro mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore

In tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata, ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo - le Parti sociali, in caso di loro mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10440 depositata il 15 aprile 2024 – In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito

In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito

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