cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8090 depositata il 26 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7695 depositata il 21 marzo 2024 – Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7300 depositata il 19 marzo 2024 – Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prescrivono, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7190 depositata il 18 marzo 2024 – Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7450 depositata il 20 marzo 2024 – L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2024 – La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 18 marzo 2024, n. 7193 – In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7645 depositata il 21 marzo 2024 – Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

Il ricorso in cassazione è inammissibile se difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza

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