cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 – Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell’atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 796 depositata il 9 gennaio 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 851 depositata il 9 gennaio 2024 – Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1047 depositata il 10 gennaio 2024 – La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 585 depositata l’ 8 gennaio 2024 – La violazione dell’art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 279 depositata il 4 gennaio 2024 – L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 603 depositata l’ 8 gennaio 2024 – L’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle “attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”, c.d. legge-quadro sull’artigianato; il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio

L’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle “attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”, c.d. legge-quadro sull’artigianato; il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 597 depositata l’ 8 gennaio 2024 – l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

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