cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 265 depositata il 4 gennaio 2024 – Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.

Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 284 depositata il 4 gennaio 2024 – In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 283 depositata il 4 gennaio 2024 – Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorrente quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorrente quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 109 depositata il 3 gennaio 2024 – Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 – L’azione di regresso, esercitata dall’INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva

L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36048 depositata il 27 dicembre 2023 – Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l’effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l'effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35803 depositata il 22 dicembre 2023 – L’illegittimità del contributo di solidarietà di cui si discorre, estraneo al numerus clausus di provvedimenti che le Casse hanno potestà di adottare e lesivo, tra l’altro, dell’affidamento che il pensionato ripone in un trattamento pensionistico commisurato ai contributi versati

L’illegittimità del contributo di solidarietà di cui si discorre, estraneo al numerus clausus di provvedimenti che le Casse hanno potestà di adottare e lesivo, tra l’altro, dell’affidamento che il pensionato ripone in un trattamento pensionistico commisurato ai contributi versati

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35630 depositata il 20 dicembre 2023 – Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

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