cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31202 depositata il 30 novembre 2025 – La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30743 depositata il 21 novembre 2025 – Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13537 depositata il 15 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31188 depositata il 28 novembre 2025 – La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

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