cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 299 depositata il 9 gennaio 2023 – Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37453 depositata il 21 dicembre 2022 – Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36846 depositata il 15 dicembre 2022 – Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione

Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione. la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 295 depositata il 9 gennaio 2023 – In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall’art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall’art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 253 depositata il 5 gennaio 2023 – Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 297 depositata il 9 gennaio 2023 – Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38026 depositata il 29 dicembre 2022 – Al rapporto di lavoro del dirigente non si applicano le norme limitative dei licenziamenti individuali (art. 1 e 3 legge n. 604/1966) e conseguentemente la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente – posta dalla contrattazione collettiva di settore non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplato dalla legge citata

Al rapporto di lavoro del dirigente non si applicano le norme limitative dei licenziamenti individuali (art. 1 e 3 legge n. 604/1966) e conseguentemente la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente - posta dalla contrattazione collettiva di settore non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplato dalla legge citata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 179 depositata il 4 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

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