cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7483 depositata il 20 marzo 2025 – Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – Dall’integrazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7419 depositata il 20 marzo 2025 – L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi

L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7275 depositata il 18 marzo 2025 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7479 depositata il 20 marzo 2025 – Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l’intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto

Lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7641 depositata il 22 marzo 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

CORTE di CASSAZIONE sezione lavoro, Ordinanza n. 7350 depositata il 19 marzo 2025 – Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

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