cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 5802 depositata il 4 marzo 2025 – La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 – Prescrizione del credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 Ritualità delle notifiche esattoriali - Notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito - Opposizione proposta contro l’intimazione di pagamento - Prescrizione del credito - Doppia conforme - Difetto di motivazione - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Ricorso per cassazione [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025 – La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell’impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell'impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4433 depositata il 20 febbraio 2025 – Alle società in house, per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa

Alle società in house, per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4080 depositata il 17 febbraio 2025 – In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4075 depositata il 17 febbraio 2025 – Nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità

Nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4794 depositata il 24 febbraio 2025 – Motivi del ricorso inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento dei fatti accertati in giudizio, insindacabile in sede di legittimità

Motivi del ricorso inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento dei fatti accertati in giudizio, insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4290 depositata il 19 febbraio 2025 – L’interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell’anno precedente.

L'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.

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