cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14511 depositata il 23 maggio 2024 – L’esenzione dall’IMU risulta prevista dall’art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

L'esenzione dall'IMU risulta prevista dall'art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 – Estinzione del giudizio per avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi della c.d. definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 Tributi - Avvisi di accertamento - IRPEF - Redditi non dichiarati - Investimenti in Svizzera - Definizione agevolata - Avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi - Estinzione del giudizio Fatti di causa e Motivi della decisione All'esito dell'attività di verifica svolta [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15519 depositata il 4 giugno 2024 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15055 depositata il 29 maggio 2024 – Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del “”petitum”, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte

Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del ""petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15057 depositata il 29 maggio 2024 – Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15023 depositata il 29 maggio 2024 – Il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell’art. 1 della Legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a “coloro” che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un’area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti

Il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell'art. 1 della Legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6853 depositata il 14 marzo 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15050 depositata il 29 maggio 2024 – Il trattamento agevolato associazione sportiva dilettantistica non può essere riconosciuto sulla sola scorta dell’astratta appartenenza alle categorie previste dalle precitate disposizioni e della conformità dello statuto associativo alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica

Il trattamento agevolato associazione sportiva dilettantistica non può essere riconosciuto sulla sola scorta dell'astratta appartenenza alle categorie previste dalle precitate disposizioni e della conformità dello statuto associativo alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica

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