cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31671 depositata il 14 novembre 2023 – I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati

Corte di Cassazione ordinanza n. 28932 depositata il 18 ottobre 2023 – In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l’IMU e la TASI) sull’area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

Corte di Cassazione, sentenza n. 23025 depositata il 28 luglio 2023 – La condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (“full liability to tax”), indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540

La condizione "subject to tax" deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax"), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540

Corte di Cassazione, sentenza n. 21853 depositata il 21 luglio 2023 – Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l’importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell’Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l'importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell'Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31202 depositata il 9 novembre 2023 – Il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 198 L. cit. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate

Il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198 L. cit. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 31657 depositata il 14 novembre 2023 – Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32110 depositata il 20 novembre 2023 – In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Anche quando i dipendenti sono due assunti part time la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno

In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Anche quando i dipendenti sono due assunti part time la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno

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