cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33376 depositata il 30 novembre 2023 – Estinzione del processo per l’intervenuta definizione agevolata della lite

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33376 depositata il 30 novembre 2023 Tributi - Cartella esattoriale - Imposta di registro - Invalidità della notificazione dell'atto presupposto - Notifica tramite autorità consolare - Annullamento - Istanza di sospensione del giudizio - Domanda di definizione agevolata della controversia - Estinzione Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ricorre, sulla [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33390 depositata il 30 novembre 2023 – L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32399 depositata il 22 novembre 2023 – Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell’art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

Sui rimborsi delle trattenute IRPEF, a seguito di sisma, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami dell'art. 107, p. 2, lett. b), del TFUE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32393 depositata il 21 novembre 2023 – La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 2023 – In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32235 depositata il 21 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32379 depositata il 21 novembre 2023 – L’Ufficio è tenuto a provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall’art. 2697, comma 2, c.c.

L'Ufficio è tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma 2, c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32218 depositata il 21 novembre 2023 – L’avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l’avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell’avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento

L'avviso deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, si sarebbe verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l'avviso, atto sostanziale con notificazione nulla in assenza dell'avviso di ricevimento, fosse stato notificato ove fosse stato proposto tempestivo ricorso prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento

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