cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16966 depositata il 16 giugno 2021 – Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta

Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta

Corte di Cassazione, ordinanza n. 40018 depositata il 14 dicembre 2021 – Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dell’intera lite, ciò perché, per l’effetto devolutivo dell’appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite, ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio

Corte di Cassazione, sentenza n. 34013 depositata il 18 novembre 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l”an ed il quantum dell’imposta, per cui il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l"an ed il quantum dell'imposta, per cui il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19784 depositata l’ 11 luglio 2023 – Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24904 depositata il 21 agosto 2023 – Qualora lo svolgimento dell’udienza in modalità da remoto presenti problemi di connessione del Presidente ne determina l’impossibilità di celebrazione dell’udienza pubblica obbligatoriamente determinarne, secondo quanto prescritto dal cit. art. 3, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. (…) dell’11.11.2020, la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza e non certo la sua trasformazione

Qualora lo svolgimento dell'udienza in modalità da remoto presenti problemi di connessione del Presidente ne determina l'impossibilità di celebrazione dell'udienza pubblica obbligatoriamente determinarne, secondo quanto prescritto dal cit. art. 3, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. (...) dell'11.11.2020, la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza e non certo la sua trasformazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24870 depositata il 21 agosto 2023 – Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo

Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24347 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24345 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne’, peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne', peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

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