cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20840 depositata il 18 luglio 2023 – In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16454 depositata il 9 giugno 2023 – È configurabile il vizio dell’inesistenza giuridica nel caso di notifica a mezzo PEC di un ricorso per Cassazione nativo digitale, privo della sottoscrizione dell’avvocato che lo ha formato. In tale ipotesi, infatti, il vizio, riguardando la fase di formazione dell’atto processuale, determinerebbe una carenza strutturale non sanabile

È configurabile il vizio dell’inesistenza giuridica nel caso di notifica a mezzo PEC di un ricorso per Cassazione nativo digitale, privo della sottoscrizione dell’avvocato che lo ha formato. In tale ipotesi, infatti, il vizio, riguardando la fase di formazione dell’atto processuale, determinerebbe una carenza strutturale non sanabile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24377 depositata il 10 agosto 2023 – La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24355 depositata il 10 agosto 2023 – In tema di accertamento analitico induttivo del d.p.r. n. 600 del 1973, ex art. 39 comma 1, lett. d) le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziati, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse

In tema di accertamento analitico induttivo del d.p.r. n. 600 del 1973, ex art. 39 comma 1, lett. d) le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziati, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21457 depositata il 19 luglio 2023 – Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18355 depositata il 7 giugno 2022 – L’inutilizzabilità non può riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, riguardo al luogo ed al tempo, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto le dichiarazioni del contribuente. L’illegittimità rileva solo per la specifica attività non autorizzata e, correlativamente, l’inutilizzabilità investe solo le prove che abbiano trovato diretto rapporto di causalità nell’attività illegittimamente espletata

L'inutilizzabilità non può riguardare quelle prove che trovano nell'accesso una mera occasione, riguardo al luogo ed al tempo, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto le dichiarazioni del contribuente. L’illegittimità rileva solo per la specifica attività non autorizzata e, correlativamente, l’inutilizzabilità investe solo le prove che abbiano trovato diretto rapporto di causalità nell’attività illegittimamente espletata

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18901 depositata il 5 luglio 2021 – E’ legittima l’utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento, valutabile quale elemento indiziario, benché sia stato acquisito in modo irrituale – ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

E' legittima l'utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento, valutabile quale elemento indiziario, benché sia stato acquisito in modo irrituale - ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 612 depositata il 15 gennaio 2020 – L’autorizzazione all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato, rilevava quale condicio sine qua non per la legittimità dell’atto e delle relative conseguenti acquisizioni, trovando applicazione anche in materia tributaria il principio d’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita

L'autorizzazione all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l'inviolabilità del domicilio privato, rilevava quale condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni, trovando applicazione anche in materia tributaria il principio d'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita

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