Corte di Cassazione, ordinanza n. 16966 depositata il 16 giugno 2021
regolamento spese processuali
Ritenuto in fatto
R.I. proponeva appello avverso la sentenza n. 1074/05/15, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva respinto il ricorso da lei presentato avverso l’avviso di accertamento n. 2661 dell’ll.11.2014 per il mancato pagamento delle rate 1 e 2 ICI 2008.
L’appellante lamentava l’errata applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 206 del 2006, avuto riguardo alla valutazione della prescrizione del termine per l’accertamento che, a suo dire, non trattandosi di omessa dichiarazione, doveva essere posto in essere in cinque anni a decorrere dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e, pertanto, entro il 31.12.2014, laddove l’atto risultava spedito il 06.03.2015.
Con sentenza del 6.6.2016 la CTR Lazio accoglieva l’appello, evidenziando che l’accertamento per il mancato pagamento dell’ICI per l’anno 2008 doveva essere spedito al più tardi il 31.12.2014 per valere ad interrompere la decadenza dal potere accertativo e che il plico, risultando consegnato alle poste il 06.03.2015, era tardivo.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.I.Immacolata, sulla base di due motivi.
Il Comune di Vicalvi non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 15 d.lgs. n. 546/1992 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, nonostante la soccombenza integrale della controparte.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione degli 132, n. 4), c.p.c. e 111, co. 4, Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio sulla base di una motivazione solo apparente, non mostrando alcun substrato normativo ed alcun ragionamento logico.
2.1 I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Va premesso che la CTR, con la sentenza nella presente sede impugnata, ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, annullando, per l’effetto, l’avviso di accertamento, essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione per l’esercizio del potere accertativo.
Ciò premesso, la commissione territoriale ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite sulla base della “alterna soccombenza”.
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., fra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 e Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017).
Tuttavia, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta (Sez. L, Sentenza n. 17351 del 23/07/2010). In particolare, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Orbene, premesso che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva all’intervento additivo della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018, in virtù del quale “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Ebbene, la ragione addotta dalla CTR alla base della compensazione per intero delle spese non integra alcuno dei casi tassativamente contemplati dall’art. 92, co. 2, c.p.c. per giustificarla.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando in favore della ricorrente la somma di euro 425,00 per il primo grado di giudizio e quella di euro 440,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Vicalvi al rimborso, in favore della Ricciardi, delle spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in euro 425,00, quanto al secondo grado, in euro 440,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 260,00, oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4040 depositata il 9 febbraio 2023 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11481 depositata il 3 maggio 2023 - Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 40018 depositata il 14 dicembre 2021 - Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2020, n. 19683 - L'appellato che miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 - Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al…
- Corte di Cassazione sentenza n. 15659 depositata il 11 giugno 2019 - Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…