Corte di Cassazione sentenza n. 15659 depositata il 11 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio sul lavoro – Riconoscimento della malattia professionale patita – Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 385/2017 aveva respinto l’appello proposto da B.E. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’Inail diretta al riconoscimento della malattia professionale patita.
La Corte territoriale aveva escluso l’origine e causalità professionale della patologia, così confermando la decisione del tribunale, aveva esonerato la parte ricorrente dal pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Inail, stante il disposto dell’art. 152 Disp. Attuaz. c.p.c. e la dichiarazione reddituale indicativa di redditi inferiori al limite di legge, ed aveva invece condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della P. spa, chiamata in causa dall’Inail, in quanto causalmente riconducibile all’assicurato la chiamata in causa per l’eventuale esercizio dell’azione di regresso dell’Istituto assicuratore.
Avverso detta decisione il B.E. proponeva ricorso affidandolo ad un unico articolato motivo di censura, anche chiarito da successiva memoria, cui resisteva sia l’Inail che P. spa, ciascuno con controricorso.
Anche P. depositava successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. Attuaz. C.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c.
Il motivo riguarda la statuizione della corte anconetana in punto di liquidazione delle spese processuali, ed in particolare la condanna dell’assicurato alle spese di lite nei confronti della chiamata P. spa.
Il giudice del gravame ha infatti ritenuto che, nonostante l’appellante fosse esonerato dal pagamento delle spese processuali in ragione del disposto dell’art. 152 disp. Attuaz. al cpc, stante la dichiarazione reddituale attestante redditi inferiori ai limiti indicati dalla disposizione, in qualità di soccombente era comunque tenuto a pagare le spese processuali in favore del terzo chiamato in causa (P.), “essendo causalmente riconducibile all’iniziativa dell’assicurato la chiamata in causa in garanzia effettuata dall’Inail per l’eventuale azione di regresso.
La censura proposta risulta fondata.
Deve rilevarsi che i principi secondo cui “Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata” (Cass.n. 5195/2018; Cass. N. 7431/2012), ed ancora “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” Cass.n. 2492/2016), certamente validi nell’ordinario processo civile, non possano trovare applicazione nel processo previdenziale ove la regola della ricaduta delle spese processuali in capo alla parte soccombente, trova un limite nella particolare natura degli interessi in gioco e nella tutela specifica riconosciuta dall’ordinamento alll’assicurato/assistito attraverso il disposto dell’art. 152 disp. Attuaz. Cpc. Tale norma prevede infatti che, nei giudizi diretti ad ottenere prestazioni previdenziali (ed anche dell’assicurazione sociale) ed assistenziali, la parte soccombente sia esonerata dalle spese del giudizio se titolare di redditi nei limiti fissati dalla stessa disposizione.
Nel caso di specie, ferma la presenza dei requisiti reddituali in questione (tali da rendere possibile l’esonero per le spese nei confronti dell’Inail), doveva quindi farsi applicazione del disposto dell’art. 152 richiamato, nei confronti di tutte le parti processuali (e quindi anche il terzo chiamato), oltre che per il dato testuale della disposizione (..nei giudizi promossi), facente riferimento all’esonero rispetto alle spese del giudizio (nella sua interezza e rispetto a tutte le parti processuali) e non del solo convenuto, anche in virtù di una lettura complessiva della finalità della stessa disposizione, diretta a non scoraggiare l’assistito/assicurato nell’accesso alla giustizia rispetto a domande attinenti alla delicata materia della previdenza/assistenza.
Il ricorso deve qui di essere accolto e cassata la sentenza in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori, e decidendo nel merito , questa Corte dichiara non dovute le spese del giudizio nei confronti di P. spa.
Con riguardo al giudizio di legittimità le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese processuali nei confronti di P. Spa. Condanna in solido le controricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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