Corte di Cassazione, ordinanza n. 40018 depositata il 14 dicembre 2021 – Il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo completo regolamento  delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dell’intera lite, ciò perché, per l’effetto devolutivo dell’appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale; proprio in applicazione del suddetto principio, il giudice del gravame, avendo riformato la sentenza del giudice di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, ha ritenuto di porre a carico della medesima anche le spese di lite relative al suddetto giudizio