CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19683 – L’appellato che miri all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l’ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall’attore rimasto soccombente in primo grado, non deve proporre appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale