cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 2023 – E’ possibile impugnare l’atto di accertamento con adesione solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

E' possibile impugnare l'atto di accertamento con adesione solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un'autonoma impugnazione dell'atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l'effetto che, pur in presenza di errori da parte dell'Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26707 depositata il 18 settembre 2023 – L’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.p.r. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.p.r. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26694 depositata il 18 settembre 2023 – Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell’Inps, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell’ente

Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell'Inps, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell'ente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26680 depositata il 15 settembre 2023 – Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile e consiste nell’adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali; la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l’ente impositore non e’, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest’ultima norma per accertare l’imposta dovuta

Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali; la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l'ente impositore non e', in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26653 depositata il 15 settembre 2023 – Estinzione del giudizio, ai sensi della l. n. 197 del 2022, artt. 1, commi 194 e 198 (definizione agevolata)

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 26653 depositata il 15 settembre 2023 Tributi - Avviso di accertamento - ICI - Estinzione procedimento Rilevato 1. La contribuente (...) SRL ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di (...) relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre 2023 – Le perizie estimative o consulenza  tecnica  di  parte hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi e può essere prodotta nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello

Le perizie estimative o consulenza  tecnica  di  parte hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi e può essere prodotta nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28559 depositata il 18 ottobre 2021 – Ai sensi dell’art.  55  del d.P.R. n. 633 del 1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo – e preclude che l’imposta versata  sugli acquisti  di beni  e servizi  nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

Ai sensi dell'art.  55  del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio - il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo - e preclude che l'imposta versata  sugli acquisti  di beni  e servizi  nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1020 depositata il 20 gennaio 2016 – In tema di I.V.A., ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche

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